Ricorso avverso il provvedimento sulla gara Virtus Lido – Ardens Silvestrini

2 aprile 2012
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Venezia, 23 marzo 2012
Alla Commissione Giudicante Regionale del Veneto della Federazione Italiana Pallacanestro e, p.c., alla Società Ardens Silvestrini
Loro sedi

Oggetto : Ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale di primo grado di omologazione della gara n. 463 A.S.D..Pallacanestro Virtus Lido – Ardens Silvestrini campionato serie D regionale girone Blu del giorno 17/03/2012”.

Premessa in fatto
Sabato 17 marzo alle ore 21.00 era in programma la gara del Campionato di Serie D maschile tra la Virtus Lido e Ardens Silvestrini al Lido di Venezia, Palestra Olivi.
Alle ore 20.30 sono presenti le due squadre, gli arbitri e gli ufficiali di campo.
Alle ore 20.35 il medico sociale della Società Virtus Lido dott. Massimo Garbeglio, residente al Lido di Venezia, si presenta agli arbitri per il suo riconoscimento ma non ha il tesserino di appartenenza all’Ordine dei Medici in quanto dimenticato nello spogliatoio dell’Ospedale all’Angelo di Mestre ( si ritiene utile segnalare che non c’era il tempo materiale per recuperare il documento); lo stesso presenta la sua carta di identità, una documentazione dell’Ospedale All’Angelo di Mestre dove lavora quotidianamente ed infine redige una autocertificazione di appartenenza all’Ordine dei Medici di Venezia dichiarando anche il numero di iscrizione a tale Ordine.
Gli arbitri non ritenendo valida tale documentazione non fanno disputare la gara.
L’omologazione della gara da parte del Giudice Sportivo con il punteggio di 0 – 20 è da ritenere illegittima e dovrà conseguentemente essere annullata per le seguenti argomentazioni di
Diritto
La decisione da parte degli arbitri di non disputare la gara, e la successiva omologazione della stessa da parte del Giudice Sportivo con il risultato di 0 – 20 a favore della Ardens Silvestrini, sono stati adottati in formalistica attuazione dell’articolo 34, terzo comma, del R.E. Gare della F.I.P., il quale prevede che “il riconoscimento del medico di servizio avvenga mediante l’esibizione del tesserino di appartenenza all’Ordine dei Medici….”.
Tale decisione, tuttavia, è da ritenere illegittima in quanto assunta in evidente violazione della disciplina legislativa in materia di autocertificazioni, che trova diretta applicazione nel caso di specie.
Si sottolinea infatti come l’art. 46, comma 1, lett. l), del D.P.R. n.445/2000 preveda che possa essere comprovata con una dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione, la “appartenenza a ordini professionali”.
Dal canto suo, il succitato art. 45, comma 1, nel sancire che “I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi”, fa “divietoalle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito”.
Da ultimo, l’art. 15 della l. 183/2011 ha previsto che gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.
Pertanto, dalla lettura combinata delle norme appena citate si ricava l’obbligo per qualunque Amministrazione, gestore o esercente di servizio pubblico di accettare un’autocertificazione, proveniente dal soggetto interessato, con la quale venga attestata la qualità di medico, iscritto all’Ordine dei Medici.
Peraltro, è evidente che gli artt. 45 e 46 vanno interpretati congiuntamente, siccome contenuti in un medesimo Capo III del D.P.R. 445/00, rubricato “semplificazione della documentazione amministrativa”, e dunque chiaramente animati dal medesimo intento di ridurre le produzioni documentali agli organi amministrativi al minimo indispensabile, al fine di contemperare l’interesse dell’Amministrazione alla certezza dei requisiti di legge con quello del privato ad evitare un ingiustificato aggravio degli adempimenti necessari, in un’ottica di salvaguardia dei principi generali di legalità, di buon andamento amministrativo e di divieto di aggravio ingiustificato del procedimento. Del resto, anche in materia di contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere l’esibizione di certificazione sostitutiva del possesso di qualifiche professionali pienamente equipollente alla relativa produzione documentale (fra le molte, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 704).
Per quanto concerne la possibilità di ricomprendere anche le sezioni regionali della F.I.P., e in generale la F.I.P., nel novero dei soggetti indicati dal citato art. 45 D.P.R. 445/2000, e dunque tra le “amministrazioni pubbliche” e i “gestori o esercenti di pubblici servizi” – postulato dell’applicazione dei succitati artt. 45 e 46 D.P.R. 445/00 – si sottolinea che l’art. 5 l. 426/1942 esprime chiaramente la natura di organi del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive, seppure con i limiti derivanti dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 530/1974, i quali si sostanziano nell’ “esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza”.
Ciò comporta che, come costantemente riconosciuto dalla Corte dei Conti, “le federazioni agiscono in qualità di organi del C.O.N.I. relativamente all’esercizio delle attività sportive di loro competenza e, in tale ambito, nonostante la natura privatistica delle federazioni, partecipano alla funzione pubblica del Comitato olimpico in forza della immedesimazione organica e “ne costituiscono integrazione strutturale in un settore della vita nazionale, quello sportivo, connotato dall’interesse superiore e preminente della promozione e dello sviluppo socio-morale della popolazione” (cfr. Sez. II, 21.7.1993 n. 152)” (Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giur., 18 aprile 2005, n. 695; nello stesso senso Corte dei conti reg. Lazio, sez. giur., 17 maggio 2005, n. 922; Corte dei conti reg. Lazio, sez. giur., 23 marzo 1992, n. 76; Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giur., 20 dicembre 1989, n. 639).
Del medesimo avviso va la giurisprudenza amministrativa, la quale ha da tempo riconosciuto la duplice natura giuridica delle Federazioni Sportive, le quali “operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest’ultimo“ (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984).
Alla luce di tali presupposti, appare incontestabile lo svolgimento di una funzione pubblica, sia pure limitata ratione materiae, da parte delle Federazioni Sportive, nella loro qualità di longae manus del C.O.N.I. organizzate in forma di diritto privato, e dunque la loro riconducibilità ai “gestori o esercenti di pubblici servizi” individuati dal citato art. 45 D.P.R. 445/00. Pertanto, esse sono parimenti obbligate a ricevere le autocertificazioni suddette, non potendo opporre un rifiuto basato esclusivamente sull’art. 48 del Regolamento Esecutivo, il quale ha efficacia meramente endofederale e certamente non abrogativo di norme di rango legislativo, quali gli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/00 e l’art. 15 l. 183/11.
Per tutte le argomentazioni innanzi esposte si chiede l’annullamento, in quanto illegittimo, del provvedimento del Giudice Sportivo in oggetto e la conseguente disputa della gara del campionato n.463 di serie D regionale girone blu – A.S.D. Pallacanestro Lido – Ardens Silvestrini.

Il Presidente Virtus Lido Pallacanestro – Pasquale Esposito
da http://www.pallacanestrolido.it/